19 dic 2024
Estensione della nullità delle clausole contenute nel modello ABI alle fideiussioni specifiche
Nel contesto delle fideiussioni e delle norme antitrust, si è sviluppato un contenzioso tra gli intermediari del credito e i garanti dei debitori in merito al perimetro di applicabilità della nullità delle clausole contenute nel modello ABI – sollevato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e introdotto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza 41994/2021.
In un primo tempo, il perimetro è stato circoscritto esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non è stato ritenuto estendibile alle fideiussioni specifiche.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 ha esteso alle fideiussioni specifiche, e non solo a quelle omnibus, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate nulle dall’Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
In particolare, il principio affermato è il seguente:
“Il giudice d’appello non chiarisce per quale ragione non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, ma – e questo è decisivo – le Sezioni Unite 41994/2021 non limitano il campo d’applicazione ai soli contratti omnibus. Si riferiscono, infatti, a tutti i contratti di fideiussione che derivano da intese parzialmente nulle secondo l’Autorità Garante. Pertanto, se il contratto include clausole nulle conformi al modello ABI, esso può considerarsi a valle delle intese sanzionate.”
La nullità in questione, ha statuito la Suprema Corte, riguarderebbe, infatti, esclusivamente la tutela della concorrenza e non dipenderebbe in alcun modo dalla tipologia della fideiussione prestata.