21 nov 2024
Controllo d'ufficio delle clausole vessatorie contrattuali stipulate tra professionista e consumatore
La sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione impone ai giudici della cognizione in sede fase monitoria e ai giudici dell’esecuzione di effettuare un controllo d'ufficio sull’eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali stipulate tra un professionista ed un consumatore.
L’obiettivo è quello di favorire le esigenze di celerità del sistema giuridico, evitando che venga emesso un titolo esecutivo che, se non contestato, possa dare origine a un processo esecutivo ed a una successiva opposizione tardiva.
Nel dettaglio:
nella fase monitoria: il giudice ha l’obbligo di esaminare d’ufficio le clausole del contratto tra il professionista e il consumatore per verificarne la potenziale abusività. A tal fine, il giudice può attivarsi per acquisire il contratto e richiedere eventuali chiarimenti nel merito.
nella fase esecutiva: il giudice dell’esecuzione, fino a quando non venga disposta la vendita o l’assegnazione del bene, ha l’obbligo di verificare la presenza di eventuali clausole abusive che possano influire sull’esistenza o sull’entità del credito indicato nel titolo. Verificata la presenza di tali clausole, il giudice è tenuto ad avvisare il debitore della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., entro 40 giorni.