26 dic 2024

Efficacia del titolo esecutivo del mutuo condizionato

Non può costituire titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma finanziata a favore del mutuatario sia subordinata all’adempimento di una serie di formalità da parte di quest’ultimo, senza che ne venga fornita prova nella forma di un atto ricevuto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. 

Nella fattispecie in esame, infatti, in assenza del requisito della traditio, non si configurerebbe in capo al mutuatario un’obbligazione attuale di restituzione della somma finanziata, la quale sorgerebbe solo nel momento in cui la somma venga effettivamente svincolata in suo favore ed entri definitivamente nel suo patrimonio.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, stabilendo che il contratto di mutuo, nel quale la somma finanziata è depositata su un conto corrente vincolato e infruttifero, non costituisce un valido titolo esecutivo per l’espropriazione forzata ai sensi del citato art. 474 c.p.c.

Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 31 luglio 2024 n. 10217, ha proposto un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto relativa alla validità del mutuo condizionato quale titolo esecutivo.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione, ravvisando la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 363-bis c.p.c. e rilevando la presenza di orientamenti non uniformi sulla configurabilità di una traditio che attribuisca o meno la disponibilità delle somme mutuate al mutuatario, ha ritenuto il ricorso pregiudiziale ammissibile e ha pertanto rimesso la decisione alle Sezioni Unite.

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